Certificazione dell’impianto gas: dichiarazione di conformità, rispondenza e costi
Certificazione dell’impianto gas, in 30 secondi
Risposta in 30 secondi: la «certificazione» dell’impianto gas, per la legge, è la dichiarazione di conformità: la rilascia l’impresa abilitata che ha fatto il lavoro, a fine lavori, dopo le verifiche (DM 37/2008, art. 7). Se l’impianto è stato realizzato prima del decreto e la dichiarazione non si trova, la sostituisce la dichiarazione di rispondenza, firmata da un tecnico con almeno cinque anni di esperienza nel settore. Serve soprattutto quando si chiede una nuova fornitura o si cambia la portata termica: va consegnata al distributore o al venditore entro 30 giorni dall’allacciamento (art. 8). Un tariffario pubblico per la rispondenza non c’è: nei prezzari si trovano le singole voci, come la prova di tenuta.
Questa pagina parla solo del gas: chi può firmare, quando serve, cosa succede all’allaccio, cosa cambia con i lavori in casa e quanto costano le voci che compongono il controllo. La differenza fra i due documenti, spiegata per tutti gli impianti, è nella pagina sulla dichiarazione di conformità che manca.
Cosa comprende l’impianto gas di casa
Il DM 37/2008 vale per gli impianti al servizio degli edifici, per il gas «di qualsiasi tipo»: metano dalla rete e GPL da bombole o serbatoio (art. 1). Se l’impianto è collegato a una rete di distribuzione, il decreto si applica dal punto di consegna della fornitura in poi (art. 1, comma 1): per il metano, in genere, il contatore. Quello che sta prima è del distributore.
Secondo la definizione dell’art. 2, lettera g, l’impianto comprende:
- le tubazioni, gli eventuali serbatoi e i loro accessori, dal punto di consegna fino agli apparecchi;
- l’installazione e il collegamento degli apparecchi, cioè caldaia, piano cottura, scaldabagno;
- le predisposizioni per l’aerazione e la ventilazione dei locali in cui stanno gli apparecchi;
- le predisposizioni per lo scarico all’esterno dei prodotti della combustione.
Quindi la «certificazione» non riguarda solo il tubo: riguarda anche le aperture di aerazione della cucina e lo scarico dei fumi della caldaia. I dettagli tecnici stanno nella norma UNI 7129 per gli impianti domestici, che è a pagamento e che qui non riassumiamo: la applica l’installatore.
Conformità o rispondenza: quale serve, caso per caso
| Situazione | Documento | Chi lo firma |
|---|---|---|
| Impianto nuovo o rifatto | Dichiarazione di conformità, con progetto o schema dell’impianto (art. 7) | L’impresa abilitata che ha fatto il lavoro |
| Rifacimento di una parte | Dichiarazione di conformità della sola parte rifatta, che tiene conto della sicurezza di tutto l’impianto (art. 7, comma 3) | L’impresa che ha fatto la parte nuova |
| Nuova caldaia, nuovo piano cottura, scaldabagno | Dichiarazione di conformità; il progetto non serve per gli apparecchi per usi domestici (art. 10, comma 2) | L’impresa che installa |
| Impianto realizzato prima del 27/03/2008 (DM 37/2008), dichiarazione introvabile | Dichiarazione di rispondenza (art. 7, comma 6) | Un tecnico con almeno 5 anni di esperienza nel settore (vedi sotto) |
| Impianto realizzato dopo il DM 37/2008, dichiarazione introvabile | Il decreto prevede la rispondenza solo per gli impianti precedenti | Prima si cerca una copia: presso l’impresa che lo ha fatto o allo sportello unico del Comune, dove per gli edifici già agibili l’impresa la deposita (art. 11); per il resto serve un tecnico |
Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 marzo 2008 (n. 61) ed è entrato in vigore il 27 marzo 2008: la rispondenza vale per gli impianti «eseguiti prima dell’entrata in vigore» del decreto, cioè prima di quella data. Per un impianto più recente senza documenti, il percorso dipende dal caso e va valutato con un tecnico abilitato.
Chi può firmare, e quando serve un progetto
La dichiarazione di conformità la rilascia solo un’impresa abilitata: iscritta al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane, con un titolare o un responsabile tecnico che ha i requisiti professionali dell’art. 4 per gli impianti gas (art. 3). Il committente è tenuto ad affidare a imprese abilitate i lavori di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria (art. 8, comma 1).
La dichiarazione di rispondenza la può firmare, dopo un sopralluogo e gli accertamenti (art. 7, comma 6):
- un professionista iscritto all’albo, con almeno cinque anni di attività nel settore impiantistico a cui si riferisce;
- oppure, per gli impianti che non richiedono il progetto di un professionista, chi è da almeno cinque anni responsabile tecnico di un’impresa abilitata dello stesso settore.
Il progetto di un professionista serve per gli impianti gas con portata termica superiore a 50 kW, con canne fumarie collettive ramificate o per i gas medicali (art. 5, comma 2, lettera g). Negli altri casi lo schema dell’impianto lo può redigere il responsabile tecnico dell’impresa (art. 5, comma 1, e art. 7, comma 2). La portata termica dei propri apparecchi è scritta sulle loro targhe: la somma la verifica l’installatore.
Nuova fornitura e allaccio: i 30 giorni
Il punto in cui la certificazione diventa urgente, di solito, è la fornitura. L’art. 8 del DM 37/2008 dice che:
- entro 30 giorni dall’allacciamento di una nuova fornitura di gas il committente consegna al distributore o al venditore una copia della dichiarazione di conformità, senza gli allegati obbligatori, oppure della dichiarazione di rispondenza (comma 3);
- la regola vale per ogni richiesta di nuova fornitura e per ogni variazione della portata termica di gas, per esempio quando si aggiungono apparecchi (comma 4);
- se nei 30 giorni la dichiarazione non arriva, il fornitore o il distributore, con un congruo avviso, sospende la fornitura (comma 5).
Attivazione e riattivazione: il controllo sui documenti (delibera ARERA 40/2014)
Accanto al DM 37/2008 c’è la regola dell’autorità per l’energia: la delibera ARERA 40/2014/R/gas, allegato A, in vigore dal 1° luglio 2014 (versione integrata con la delibera 261/2014/R/gas, letta il 24/10/2026). Vale per gli impianti alimentati dalla rete del gas per riscaldamento, cottura, acqua calda e condizionamento. Prima di attivare o riattivare la fornitura, il distributore fa un accertamento: un controllo esclusivamente sui documenti, senza sopralluogo (artt. 1 e 2). Il sopralluogo, a campione, è invece la «verifica» che può fare il Comune (art. 14).
Quando scatta. Per un impianto nuovo, per un impianto trasformato (prima alimentato con un altro tipo di gas) e per un impianto modificato. Modificato vuol dire, per esempio (art. 17, comma 1):
- riattivazione dopo una sospensione chiesta per lavori di ampliamento o manutenzione straordinaria dell’impianto;
- riattivazione dopo lo spostamento del contatore, o dopo il cambio del contatore chiesto per variare la portata termica;
- riattivazione di un impianto disattivato per disdetta del contratto e nel frattempo modificato.
Quando non scatta (art. 17, comma 2): voltura del contratto senza interruzione; riattivazione dopo una sospensione per morosità, per pericolo o su disposizione delle autorità; sostituzione del contatore negli altri casi; riattivazione dopo disdetta se l’impianto non è stato modificato.
Come funziona, passo per passo (artt. 16 e 18):
- Si chiede l’attivazione, o la riattivazione, al venditore con cui si ha o si firma il contratto.
- Il venditore consegna tre moduli: il G/40, che spiega la procedura; l’H/40, che compila e firma il cliente, impegnandosi a non usare l’impianto finché l’installatore non gli ha rilasciato la dichiarazione di conformità; l’I/40, l’«attestazione di corretta esecuzione», che compila e firma l’installatore.
- All’I/40 l’installatore allega i documenti indicati nel modulo: progetto o schema dell’impianto, relazione sui materiali, copia del certificato dei requisiti dell’impresa o visura camerale, eventuali dichiarazioni di conformità precedenti e, se parti dell’impianto le ha fatte un’altra impresa e la loro dichiarazione non si trova, il rapporto tecnico di compatibilità previsto dalle linee guida n. 11 del Comitato italiano gas.
- Il cliente manda tutto al recapito indicato dal distributore. Per un impianto nuovo, se manca qualcosa il distributore lo scrive e aspetta i documenti mancanti per 30 giorni lavorativi, poi la richiesta è annullata; senza documentazione completa la richiesta decade comunque dopo 120 giorni solari (art. 16).
- Se l’accertamento è positivo la fornitura si attiva. Se è negativo, il cliente riceve per iscritto le non conformità trovate e ripresenta la richiesta solo dopo averle eliminate.
Dopo l’attivazione l’installatore esegue le prove di sicurezza e funzionalità con il gas e rilascia la dichiarazione di conformità; resta il termine dell’art. 8 del DM 37/2008, che chiede di consegnarne copia entro 30 giorni dall’allacciamento. La dichiarazione e i suoi allegati vanno conservati, perché in caso di verifica del Comune vanno mostrati.
Quanto costa l’accertamento. L’allegato A fissa quanto il distributore riconosce per ogni accertamento e il venditore non può addebitare al cliente un importo superiore (art. 8). Per un impianto domestico fino a 35 kW di portata termica complessiva il massimo addebitabile per l’accertamento è di 47 euro, imposte escluse; per gli impianti più grandi gli importi sono 60 euro tra 35 e 350 kW e 70 euro oltre i 350 kW. Se l’accertamento porta a sospendere la fornitura, per l’intervento di sospensione si possono addebitare al massimo 35 euro.
Stai rifacendo cucina o impianti?
Lavori in casa: quando la certificazione cambia
Ogni intervento fatto da un’impresa sull’impianto gas produce una nuova dichiarazione di conformità per la parte toccata. I casi più frequenti in una ristrutturazione:
- Sostituzione della caldaia: l’installatore rilascia la dichiarazione per la nuova installazione. Tempi e costi sono nella guida alla sostituzione della caldaia; cosa dicono davvero le norme europee sulle caldaie a gas è nella pagina sulla caldaia a gas vietata.
- Cucina nuova o piano cottura spostato: spostare il punto gas vuol dire allungare o rifare un tratto di tubazione, cioè un lavoro da impresa abilitata con la sua dichiarazione. Le voci della cucina sono nella guida al costo della ristrutturazione della cucina.
- Rifacimento completo: per gli edifici che hanno già l’agibilità, l’impresa deposita la dichiarazione di conformità e il progetto, se previsto, allo sportello unico per l’edilizia del Comune entro 30 giorni dalla fine dei lavori (art. 11, comma 1).
Sul piano edilizio, il glossario dell’edilizia libera (DM 2 marzo 2018, voce 18) mette fra le opere che non chiedono titoli la riparazione, l’integrazione, l’efficientamento, il rinnovamento e la messa a norma dell’impianto gas, compreso il tratto fino all’allacciamento alla rete pubblica. La dichiarazione di conformità resta comunque dovuta. E il certificato di agibilità si rilascia acquisendo anche le dichiarazioni di conformità degli impianti (art. 9), come spiegato nella guida ad agibilità e abitabilità.
Quanto costa la certificazione dell’impianto gas: le voci
Per la dichiarazione di conformità di un lavoro nuovo il costo sta dentro il lavoro: la firma l’impresa che lo esegue. Per la rispondenza, invece, nelle nostre fonti non c’è un tariffario pubblico, e non diamo una cifra che non possiamo verificare. Quello che un prezzario pubblico permette di vedere sono le singole voci. Partiamo dalla più piccola, con i prezzi del Prezzario della Regione Piemonte, ed. 2025, sezione 05 (impianti termici e gas), che comprendono spese generali e utile d’impresa e sono pensati per le opere pubbliche:
| Voce del prezzario | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Prova di tenuta di una tubazione parziale della linea gas, con dichiarazione | 05.P76.F40.005 | 33,19 € |
| Tubo flessibile in acciaio inox per allacciare un apparecchio gas, fornito e posato | 05.P74.A48.005 | 66,49 € |
| Prova di tenuta di un impianto di adduzione gas, compresa la dichiarazione (la voce cita centrali termiche e laboratori) | 05.P76.F10.005 | 99,27 € |
| Smontaggio e rimontaggio di un apparecchio di cottura a gas, con scollegamento e ricollegamento | 05.P74.A45.005 | 133,34 € |
| Prova di tenuta come sopra, certificata da un tecnico abilitato | 05.P76.F20.005 | 231,28 € |
Sono ordini di grandezza, non un preventivo: un intervento in un appartamento non è una centrale termica, e i prezzi di un installatore privato possono stare sotto o sopra. Il conto della rispondenza dipende soprattutto da cosa trova il tecnico. Se l’impianto passa le verifiche, si paga il sopralluogo con le prove e la relazione. Se non le passa, la rispondenza non si firma finché non si adegua, e l’adeguamento è un lavoro a parte, con la sua dichiarazione di conformità. Per confrontare i preventivi è utile che ognuno dica cosa comprende: sopralluogo, prova di tenuta, controllo di aerazione e scarico fumi, relazione, eventuali adeguamenti esclusi.
Vendita e affitto: cosa dice oggi il decreto
Molte guide dicono che la dichiarazione di conformità «va allegata al rogito». Il testo originario del DM 37/2008 lo prevedeva all’art. 13, che chiedeva di allegare all’atto di trasferimento la dichiarazione di conformità o di rispondenza. Quell’articolo però è stato abrogato nel 2008 (DL 112/2008, art. 35, comma 2, convertito dalla L. 133/2008). Oggi quindi non è il DM 37/2008 a imporre l’allegato all’atto: conta quello che le parti scrivono nel contratto, e chi compra spesso chiede il documento. Come si gestisce nel caso concreto lo verifica il notaio.
Le sanzioni previste dal decreto
L’art. 15 del DM 37/2008 prevede sanzioni amministrative da 100 a 1.000 euro per le violazioni degli obblighi dell’art. 7, quello sulla dichiarazione di conformità, e da 1.000 a 10.000 euro per le violazioni degli altri obblighi del decreto, in base all’entità dell’impianto e alla pericolosità. Lo stesso articolo dice che i patti con imprese non abilitate sono nulli (comma 7). Le sanzioni le applicano le Camere di commercio.
Domande frequenti
La dichiarazione di conformità del gas ha una scadenza?
Il DM 37/2008 non le dà una data di scadenza: attesta il lavoro fatto in quel momento. Se poi l’impianto viene modificato, l’impresa che fa la modifica rilascia una nuova dichiarazione per la parte toccata.
Posso spostare da solo il tubo del gas in cucina?
No: i lavori di installazione, trasformazione e ampliamento vanno affidati a un’impresa abilitata (art. 8, comma 1), e i patti con imprese non abilitate sono nulli (art. 15, comma 7).
Chi può fare la dichiarazione di rispondenza dell’impianto gas?
Un professionista iscritto all’albo con almeno cinque anni di attività nel settore oppure, per gli impianti che non richiedono il progetto di un professionista, il responsabile tecnico di un’impresa abilitata da almeno cinque anni (art. 7, comma 6).
Quanto costa la dichiarazione di rispondenza per il gas?
Nelle nostre fonti non c’è un tariffario pubblico. Nel Prezzario della Regione Piemonte, ed. 2025 una prova di tenuta di un impianto gas con dichiarazione vale 99,27 €, 231,28 € se certificata da un tecnico abilitato; gli eventuali adeguamenti sono a parte. Il prezzo vero si chiede con più preventivi.
Se cambio la caldaia serve una nuova dichiarazione?
Sì, per la nuova installazione la rilascia l’impresa che installa. Per gli apparecchi per usi domestici il progetto non serve, ma la dichiarazione di conformità sì (art. 10, comma 2).
Dopo una ristrutturazione, per riattivare il gas quali documenti servono?
Se la fornitura era stata sospesa per lavori di ampliamento o manutenzione straordinaria, il distributore riattiva dopo un controllo sui documenti (delibera ARERA 40/2014): il modulo H/40 firmato da te e il modulo I/40 firmato dall’installatore, con gli allegati che il modulo elenca. I moduli li fornisce il venditore.
Serve per vendere casa?
L’obbligo di allegarla all’atto, previsto in origine dall’art. 13 del DM 37/2008, è stato abrogato nel 2008. Chi compra può comunque chiederla, e come regolarsi nel contratto lo verifica il notaio.
Fonti
- DM 22 gennaio 2008, n. 37 (Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008, in vigore dal 27 marzo 2008), artt. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 15; art. 13 abrogato dall’art. 35, comma 2, del DL 112/2008, convertito dalla L. 133/2008.
- DM 2 marzo 2018, glossario delle opere di edilizia libera, voce 18 (Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018).
- Prezzario Regione Piemonte, ed. 2025, sezione 05 «Impianti termici», voci 05.P76.F10.005, 05.P76.F20.005, 05.P76.F40.005, 05.P74.A48.005 e 05.P74.A45.005.
- ARERA, deliberazione 6 febbraio 2014, 40/2014/R/gas, allegato A «Disposizioni in materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas» (versione integrata con la deliberazione 261/2014/R/gas), artt. 1, 2, 8, 14, 16, 17, 18 e 19, e allegati G/40, H/40 e I/40 aggiornati; testi letti il 24/10/2026.
- Norma UNI 7129 sugli impianti a gas per uso domestico: citata, non riassunta (testo a pagamento).
Aggiornamento del 24/10/2026: aggiunta la sezione su attivazione e riattivazione della fornitura secondo la delibera ARERA 40/2014 e la relativa domanda frequente. Aggiornamento del 25/10/2026: indicata la data di entrata in vigore del DM 37/2008, il 27 marzo 2008, letta sul testo vigente del decreto.
Avvertenza: le informazioni contenute hanno scopo informativo e si basano sulla normativa vigente alla data di pubblicazione. Non costituiscono consulenza professionale, fiscale, legale, finanziaria o tecnica. Per decisioni che impattano la situazione patrimoniale, fiscale o edilizia consultare sempre un professionista abilitato (architetto, geometra, ingegnere, commercialista, consulente finanziario, notaio).



