Licenza edilizia, planimetria di primo impianto e foto d'epoca: le prove dello stato legittimo (art. 9-bis DPR 380)

Stato legittimo dell’immobile: cosa lo dimostra e dove si trovano i documenti

Stato legittimo dell’immobile: cos’è, in 30 secondi

Risposta in 30 secondi: lo stato legittimo è la «fotografia legale» di una casa: come deve essere secondo i titoli edilizi, non come è oggi. Lo definisce l’art. 9-bis, comma 1-bis, del DPR 380/2001, riscritto dal Salva Casa (DL 29/05/2024 n. 69, convertito dalla L. 24/07/2024 n. 105). Quattro fatti:

  • conta il titolo che ha previsto o legittimato la costruzione, oppure quello dell’ultimo intervento sull’intero immobile, purché il Comune in quell’occasione abbia verificato i titoli precedenti; si aggiungono i titoli dei lavori parziali successivi (art. 9-bis c. 1-bis);
  • valgono anche le sanatorie ottenute con gli artt. 34-ter, 36, 36-bis e 38, pagate le sanzioni o oblazioni, e le tolleranze dichiarate ai sensi dell’art. 34-bis;
  • per le case costruite quando il titolo non era obbligatorio, o quando il titolo è esistito ma non se ne trovano copia ed estremi, si prova con la planimetria catastale di primo impianto, foto, estratti cartografici, documenti d’archivio, atti di provenienza dimostrata;
  • le difformità sulle parti comuni non pesano sullo stato legittimo del singolo appartamento, e viceversa (art. 9-bis c. 1-ter).

Lo attesta un tecnico abilitato; questa pagina spiega cosa significa e quali documenti lo provano. Se c’è da rimettere a norma, stima i lavori →

«Serve lo stato legittimo»: di solito la frase arriva dal notaio o dal tecnico dell’acquirente. Non è un certificato che il Comune rilascia a richiesta, e non coincide con la planimetria catastale. È una ricostruzione giuridica: si mettono in fila i titoli edilizi, si verifica che reggano, e se mancano si ricorre alle prove che la legge ammette. Qui c’è il concetto e le sue prove; il controllo operativo prima del rogito è nella pagina sulla conformità urbanistica.

La definizione nell’art. 9-bis, frase per frase

L’art. 9-bis del DPR 380/2001 si intitola «Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili». Il comma 1-bis, nella versione in vigore dopo il DL 69/2024 e la legge di conversione 105/2024, si legge in cinque periodi, e ognuno risponde a una domanda diversa.

  1. Primo periodo: quale titolo comanda. Lo stato legittimo è quello stabilito dal titolo che ha previsto la costruzione o l’ha legittimata, oppure da quello, «rilasciato o assentito», che ha disciplinato l’ultimo intervento sull’intero immobile o sull’intera unità, a condizione che l’amministrazione, nel rilasciarlo, abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi. A questi si sommano i titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. La condizione sulla verifica dei titoli pregressi è stata aggiunta in sede di conversione, con la L. 105/2024.
  2. Secondo e terzo periodo: sanatorie e sanzioni. Contano i titoli in sanatoria «previo pagamento delle relative sanzioni o oblazioni», le sanzioni pecuniarie pagate e la dichiarazione delle tolleranze (articoli elencati nella tabella sotto).
  3. Quarto periodo: le case senza obbligo di titolo. Se il titolo all’epoca non era obbligatorio, lo stato legittimo si desume dalle informazioni catastali di primo impianto o da altri documenti probanti, più l’ultimo titolo sull’intero immobile e i parziali successivi.
  4. Quinto periodo: il titolo che c’era ma non si trova. Le stesse regole del quarto periodo valgono quando c’è un principio di prova del titolo, ma non sono disponibili «la copia o gli estremi». Prima del Salva Casa il testo parlava solo di copia non disponibile; la L. 105/2024 ha aggiunto gli estremi.

Il comma 1 aggiunge che, per i titoli edilizi, le amministrazioni acquisiscono d’ufficio i documenti pubblici già in loro possesso, «compresi quelli catastali».

Quale titolo fissa lo stato legittimo: le sei situazioni

Situazione della casa Cosa fissa lo stato legittimo Norma
Costruita con licenza, concessione o permesso Il titolo di costruzione, più i titoli dei lavori parziali successivi art. 9-bis c. 1-bis, 1° periodo
Ristrutturata per intero in un secondo momento Il titolo dell’ultimo intervento sull’intero immobile, se il Comune allora ha verificato i titoli precedenti art. 9-bis c. 1-bis, 1° periodo (condizione aggiunta dalla L. 105/2024)
Con opere regolarizzate in sanatoria I titoli ottenuti con gli artt. 34-ter, 36, 36-bis, 38, pagate sanzioni o oblazioni art. 9-bis c. 1-bis, 2° periodo
Con sanzioni pecuniarie già pagate o tolleranze dichiarate Concorrono le sanzioni degli artt. 33, 34, 37 (c. 1, 3, 5, 6), 38 e la dichiarazione dell’art. 34-bis art. 9-bis c. 1-bis, 3° periodo
Costruita quando il titolo non era obbligatorio Catasto di primo impianto o altri documenti probanti, più ultimo titolo sull’intero e parziali art. 9-bis c. 1-bis, 4° periodo
Titolo esistito, ma copia ed estremi introvabili Le stesse prove del 4° periodo, se c’è un principio di prova del titolo art. 9-bis c. 1-bis, 5° periodo

Una nota sui condoni: il testo parla del titolo che ha «legittimato» la costruzione, ed è dentro questa formula che il tecnico valuta una concessione in sanatoria ottenuta con uno dei tre condoni, chiusi a nuove domande. Se la pratica è rimasta aperta, il discorso è nella pagina sul condono edilizio e le pratiche mai chiuse.

Se lo stato legittimo non si ricostruisce: cosa succede, e cosa no

La prima paura è che la casa «non esista» per il Comune. Non è così: un titolo introvabile non trasforma la casa in un abuso. Lo diventa la parte che non trova copertura in nessun titolo e in nessuna delle prove ammesse. Le conseguenze concrete passano da tre norme.

  • Nuove pratiche edilizie. Per ogni CILA, SCIA o permesso il tecnico dichiara lo stato legittimo, e le tolleranze trovate vanno indicate «nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie» (art. 34-bis c. 3). Senza una base documentale, il lavoro nuovo si ferma prima di partire.
  • Trasferimenti. Negli atti tra vivi la L. 47/1985, art. 40, chiede gli estremi del titolo, a pena di nullità (il dettaglio è nella pagina sulla conformità); le tolleranze il tecnico può dichiararle con un’asseverazione allegata all’atto (art. 34-bis c. 3).
  • Difformità oltre le tolleranze. Quello che eccede il titolo e le soglie dell’art. 34-bis è una difformità da trattare con le strade degli artt. 34, 36 o 36-bis, descritte nella pagina sull’abuso edilizio e cosa si può fare. Se l’ha realizzata un precedente proprietario, la posizione di chi compra o eredita è nella pagina su chi risponde dell’abuso ereditato.

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Casa senza licenza: le prove che la legge accetta, dalla più semplice

Quando il titolo manca, il percorso va dal più mite al più oneroso. L’ordine qui sotto non è una procedura ufficiale: è la sequenza logica che il testo dell’art. 9-bis suggerisce, e la valutazione su quale gradino si fermi il singolo caso spetta al tecnico.

  1. Cercare davvero il titolo. Una licenza «introvabile» può essere archiviata sotto un altro intestatario o un’altra numerazione civica; un riferimento in un vecchio rogito restringe la ricerca.
  2. Usare il principio di prova. Se un documento attesta che il titolo c’era ma copia ed estremi non si trovano, il quinto periodo del comma 1-bis apre le stesse prove ammesse per le case senza obbligo di titolo.
  3. Le prove del quarto periodo. Planimetria catastale di primo impianto, riprese fotografiche (anche aeree), estratti cartografici, documenti d’archivio, atti pubblici o privati «di cui sia dimostrata la provenienza». Una foto di famiglia senza data certa vale poco; un atto notarile con la descrizione della casa vale molto di più.
  4. Dichiarare le tolleranze. Le piccole differenze rispetto a quanto documentato, se rientrano nell’art. 34-bis, «non costituiscono violazioni edilizie» e il tecnico le dichiara (art. 34-bis c. 3). Il dettaglio delle soglie è nella pagina sulle tolleranze costruttive.
  5. Regolarizzare il resto. Solo ciò che resta scoperto va sanato. Anche qui le prove del 9-bis tornano utili: l’epoca di realizzazione di un intervento da sanare «è provata mediante la documentazione di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis, quarto e quinto periodo» (art. 36-bis c. 3; stessa regola per le varianti ante L. 10/1977 all’art. 34-ter c. 2). Altrimenti il tecnico attesta la data sotto la propria responsabilità, anche penale.

Il costo della pratica non è materia di questa pagina: gli ordini di grandezza degli onorari sono nella pagina su tariffe e costi della CILA, e la sanatoria tramite segnalazione nella guida alla SCIA edilizia.

Dove si trovano i documenti, uno per uno

Documento Dove si cerca Cosa può provare
Licenza, concessione, permesso, DIA, SCIA, CILA Archivio edilizio del Comune, con richiesta di accesso agli atti Il titolo di costruzione e i lavori successivi
Pratiche di sanatoria e condono, ricevute di oblazioni e sanzioni Archivio del Comune; copie spesso fra le carte del proprietario I titoli del 2° periodo e le sanzioni del 3° periodo
Planimetria catastale di primo impianto Catasto (Agenzia delle Entrate), su richiesta dell’intestatario o di un tecnico La consistenza della casa all’epoca del primo accatastamento
Riprese fotografiche ed estratti cartografici Archivi cartografici e fotografici pubblici; carte tecniche storiche Presenza e sagoma del fabbricato a una certa data
Atti di provenienza (rogiti, successioni, divisioni) Fra i documenti del proprietario, presso il notaio rogante o gli archivi notarili Descrizione della casa a quella data; a volte gli estremi del titolo
Abitabilità o agibilità Archivio del Comune Spesso cita il titolo edilizio; per la differenza fra i due certificati c’è la pagina su agibilità e abitabilità

Non provano lo stato legittimo, invece, la planimetria catastale attuale (se non combacia c’è una difformità catastale, piano distinto), il CDU, che riguarda i terreni, e la categoria catastale, che descrive l’uso censito.

Il caso tipico: una villetta del 1962 senza licenza in archivio

Esempio costruito sulla norma, non un fascicolo reale.

Prima cintura di un capoluogo del Nord-Ovest, villetta su due piani, circa 125 mq, costruita intorno al 1962. Gli eredi la vendono; il tecnico dell’acquirente chiede lo stato legittimo. In archivio la licenza non c’è: solo una pratica del 1998 per il rifacimento del tetto, intervento parziale.

Cosa ha detto il 9-bis. Il rogito d’acquisto del 1974, trovato fra le carte di famiglia, scriveva che la casa era stata costruita «in forza di licenza edilizia» rilasciata dal Comune, senza numero né data. È il principio di prova del quinto periodo: il titolo c’era, ma copia ed estremi non sono disponibili. Questo ha permesso di applicare le regole del quarto periodo invece di dover dimostrare un’epoca senza obbligo di titolo, cosa che il tecnico non poteva affermare per quella zona.

Cosa si è potuto usare. La planimetria catastale di primo impianto, depositata pochi anni dopo la costruzione, con sagoma, piani e distribuzione; una ripresa aerea della fine degli anni ’60 con il volume già presente; il rogito del 1974 con la descrizione dei locali; la pratica del 1998 come titolo parziale successivo. Insieme hanno ricostruito lo stato legittimo della casa così com’era al primo impianto, aggiornato dal rifacimento del tetto.

Cosa no. Il confronto con lo stato reale ha fatto emergere due cose. Un tramezzo del bagno spostato di qualche decina di centimetri: per gli interventi realizzati entro il 24/05/2024 le irregolarità esecutive dei muri interni rientrano fra le tolleranze dell’art. 34-bis c. 2-bis, e il tecnico le ha dichiarate. E una tettoia chiusa a veranda nei primi anni ’90, assente dal primo impianto, dalla foto e da qualsiasi titolo: lo stato legittimo non la copre, e nessuna foto può legittimarla. È diventata una pratica a parte, con le strade e i limiti dell’art. 36-bis, e un punto di trattativa prima del compromesso, con tempi ed esito legati al Comune.

Parti comuni e singolo appartamento: due stati legittimi distinti

In condominio il Salva Casa ha aggiunto il comma 1-ter all’art. 9-bis: ai fini dello stato legittimo delle singole unità «non rilevano le difformità insistenti sulle parti comuni dell’edificio» (quelle dell’art. 1117 del codice civile), e ai fini dello stato legittimo dell’edificio non rilevano le difformità delle singole unità. In pratica: un sottotetto condominiale modificato senza titolo non impedisce di dimostrare lo stato legittimo del singolo alloggio. Le conseguenze di quelle difformità restano, ciascuna nel proprio ambito.

Stato legittimo, conformità urbanistica e attestazione: le differenze

Lo stato legittimo urbanistico è il riferimento giuridico; la conformità è il confronto fra quel riferimento e l’edificio reale. L’attestazione dello stato legittimo è l’espressione che usa la legge stessa all’art. 34-bis c. 3: la sottoscrive un tecnico abilitato, nella modulistica di una nuova pratica o in un’asseverazione allegata all’atto; il Comune la esamina quando istruisce la pratica. Le regole locali che possono pesare stanno nel regolamento edilizio comunale.

Domande frequenti

Cos’è lo stato legittimo dell’immobile?

È la configurazione della casa stabilita dai titoli edilizi che l’hanno prevista o legittimata, integrati dai titoli successivi, dalle sanatorie e dalle sanzioni pagate (art. 9-bis c. 1-bis DPR 380/2001, versione Salva Casa 2024). Non è la casa com’è oggi, ma come dovrebbe essere.

Chi rilascia l’attestazione di stato legittimo?

Non è un certificato comunale. La rende un tecnico abilitato, nella modulistica delle pratiche o con dichiarazione asseverata allegata agli atti di trasferimento (art. 34-bis c. 3). Il Comune acquisisce d’ufficio i documenti già in suo possesso, catastali compresi (art. 9-bis c. 1).

Come si dimostra lo stato legittimo di una casa costruita prima del 1967?

Il 1967 è la data che la L. 47/1985, art. 40, usa per gli atti di vendita: per le opere iniziate prima del 1° settembre 1967 basta una dichiarazione sostitutiva del proprietario. Lo stato legittimo, però, segue l’art. 9-bis: se in quell’epoca e in quella zona il titolo non era obbligatorio, si usano catasto di primo impianto e documenti probanti. Se l’obbligo ci fosse, va verificato con l’ufficio tecnico comunale.

La planimetria catastale basta a dimostrare lo stato legittimo?

Quella attuale no. Conta la planimetria di primo impianto, e solo nei casi del quarto e quinto periodo del comma 1-bis: case senza obbligo di titolo, o con un titolo provato ma non reperibile.

Se ristrutturo tutto con un nuovo titolo, i vecchi problemi spariscono?

Non automaticamente. Il titolo dell’ultimo intervento sull’intero immobile fissa lo stato legittimo solo se il Comune, rilasciandolo, ha verificato la legittimità dei titoli precedenti: è la condizione aggiunta dalla L. 105/2024 all’art. 9-bis.

Un abuso del vicino o sulle parti comuni blocca la vendita del mio appartamento?

Ai fini dello stato legittimo della singola unità, le difformità sulle parti comuni non rilevano (art. 9-bis c. 1-ter, introdotto dal DL 69/2024). Gli effetti sull’atto vanno comunque valutati dal notaio sul caso concreto.

Fonti

  • DPR 6/6/2001 n. 380, art. 9-bis commi 1, 1-bis, 1-ter; art. 34-bis commi 2-bis e 3; art. 34-ter c. 2; art. 36-bis c. 3; testo consolidato post Salva Casa — Normattiva
  • DL 29/05/2024 n. 69 («Salva Casa»), art. 1, c. 1, lett. b) e b-bis), modifiche all’art. 9-bis, come convertito dalla L. 24/07/2024 n. 105 — Normattiva
  • L. 28/2/1985 n. 47, art. 40 (atti tra vivi e opere iniziate prima del 1° settembre 1967) — Normattiva

Disclaimer: questa pagina riassume il testo delle norme citate allo stato del 03/10/2026 e non costituisce consulenza tecnica né legale. Lo stato legittimo di un immobile lo ricostruisce e lo attesta un tecnico abilitato (geometra, architetto, ingegnere); gli effetti sugli atti di compravendita li valuta il notaio. Esiti, tempi e costi dipendono dal caso concreto e dal Comune.

Articolo aggiornato: 3 ottobre 2026.

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